Decreto Legge del 2005 numero 35 art. 15


COPERTURA FINANZIARIA
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25 milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di euro per l'anno 2006, 378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75 milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (194).
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 2005 numero 35 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti