Decreto Legge del 2005 numero 35 art. 11


SOSTEGNO E GARANZIA DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al comma 1 per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
[3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per l'anno 2005.]
(Comma abrogato dall'art. 23, comma 7, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134)
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
[5. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)]
(Comma abrogato dall'art. 1, comma 853, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007)
[6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.]
(Comma abrogato dall'art. 1, comma 853, L. 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dal 1° gennaio 2007)
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è abrogato;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
b) dopo il comma 61-ter è aggiunto, in fine, il seguente:
«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21» è inserita la seguente: «, 23»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:
«23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere dall'anno 2004"»;
(Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di cofinanziamento.
[10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005, 50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all' articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro.]
(Comma soppresso dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni tariffarie di cui al 31 dicembre 2004.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica.
(Comma inserito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, alle forniture di energia elettrica destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e al ciclo cloro-soda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dalla data dal 1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato, dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di Amsterdam e di Francoforte.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
[14. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell’anidride carbonica prodotta. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro il 31 dicembre 2013. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono:
(Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dall'art. 38, comma 4, lett. a) e b), L. 23 luglio 2009, n. 99, dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 agosto 2010, n. 129, dall'art. 12, comma 1, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 e, successivamente, dall'art. 34, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221)
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto;
(Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l’esercizio della centrale di produzione dell’energia elettrica;
(Lettera così sostituita dall'art. 38, comma 4, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99)
e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell’anidride carbonica emessa dall’impianto.
(Lettera così sostituita dall'art. 38, comma 4, lett. c), L. 23 luglio 2009, n. 99)]
(Comma abrogato dall’ art. 1, comma 11, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)
14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006. A tale fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
(Comma inserito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65 milioni di euro.
(Comma inserito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)
14-quater. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione.
(Comma inserito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)

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