Decreto Legge del 2005 numero 35 art. 11-bis


SANZIONI IRROGATE DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie.
(Comma così modificato dall'art. 2, comma 142, L. 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e, successivamente, dall’ art. 30-quater, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80)

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