Decreto Legge del 2005 numero 35 art. 1-quater


ALTO COMMISSARIO PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)

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