Decreto Legge del 2005 numero 35 art. 1-bis


MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N.276


1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche pensionati»;
c) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale»;
d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi»;
e) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro»;
f) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato»;
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: «metropolitane» è soppressa.
(Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.)

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