Decreto Legge del 2004 numero 72 art. 4


INTERVENTI NEI SETTORI DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DELLO SPORT
1. Per interventi nel settore dei beni e delle attività culturali e dello sport è autorizzata la spesa di 31 milioni di euro per l'anno 2004, di 16 milioni di euro per l'anno 2005 e di 25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. E' assegnato a Cinecitta' Holding S.p.a. un contributo straordinario per spese di investimento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
3. E' assegnato alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia un contributo straordinario per spese di investimento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e possono essere direttamente effettuati da soggetti o istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, od organizzatori di eventi, ai quali sono assegnate le relative risorse.
4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa dì 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti. organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128.)
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2004, a 20 milioni di euro per l'anno 2005 e a 25 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 curo per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128.)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: "società sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128.)
6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai, seguenti:
"18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) l'assenza di finì di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso dì scioglimento delle società e delle associazioni;
18-bis. È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
18-ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128.)
6-quater. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128.)

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