Decreto Legge del 2004 numero 72 art. 2


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E ALLO SPETTACOLO
01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione. dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi».
(Comma così premesso dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dilla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, concernente «Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8»;
b) al comma 8, dopo le parole: «decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «non hanno natura regolamentare e».
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)
2. Le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2004, sono finalizzate, nel limite di 90 milioni di euro, all'applicazione del comma 1 ed alle esigenze, anche di funzionamento, del settore dello spettacolo e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo «Arcus S.p.a.». In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)
3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)
3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)
3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti princìpi:
a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;
b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;
c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'idonea politica dei prezzi, nonché alla formazione dei pubblico giovanile;
d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;
e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di ballo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;
f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.
3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.
4. II principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.
5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.
6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.
7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.M. 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attività culturali».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)
3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: «, ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività,» sono soppresse.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)
3-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse dì cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)
3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128 e, successivamente, abrogato dall'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione)
3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 21 maggio 2004, n. 128)

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