Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 29bis


FONDO PER AGEVOLARE L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FRONTE DELLA ROTTAMAZIONE DI ANALOGHI AUTOMEZZI USATI
1. È costituito, presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, per gli anni 1997 e 1998 un Fondo per agevolare l'acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale a fronte della rottamazione o della restituzione della targa e del documento di circolazione, con conseguente cessione a Paesi al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di programmi bilaterali o unilaterali di cooperazione o solidarietà internazionale di analoghi automezzi usati. Il Fondo ha una dotazione complessiva di lire 12,5 miliardi per ciascuno dei suddetti anni.
(Comma così modificato dall'art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 194)
2. A valere sul «Fondo» di cui al comma 1, è erogato alle aziende pubbliche di trasporto che acquistano entro il 31 dicembre 1998 automezzi per il trasporto pubblico locale e che effettuino la cessione di cui al comma 1 o consegnino per la rottamazione un analogo automezzo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 1982 un contributo pari al 10 per cento del prezzo d'acquisto lordo.
(Comma così modificato dall'art. 2, L. 18 giugno 1998, n. 194)
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, con proprio decreto, i criteri e le procedure per l'ammissione al contributo di cui al comma 2 e la relativa erogazione.
4. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 12,5 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si fa fronte mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 6-bis.
(Aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)

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