Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 18


ONERI CONTRIBUTIVI A CARICO DELLE AZIENDE TURISTICHE
1. Le aziende turistiche di cui al numero 48 dell'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 , come sostituito dal D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378, che abbiano assunto lavoratori a tempo parziale o in forma stagionale dopo l'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , sono equiparate, ai fini degli oneri previdenziali, alle imprese ed ai datori di lavoro di cui all'articolo 18 della legge medesima. Non sono pertanto dovuti all'INPS gli addebiti contributivi a all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi relativi al periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della predetta legge 31 gennaio 1994, n. 97 , e l'entrata in vigore del D.P.R. 11 luglio 1995, n. 378.
(Comma così modificato dall'art. 2, D.L. 20 gennaio 1998, n. 4)

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