Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 17


CREDITO AGEVOLATO ALL'EDITORIA
1. A decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2006 è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi annui ad integrazione del fondo di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 . Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate per il quinquennio 1996-2000. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1-bis. Un quinto del fondo di cui al comma 1 è riservato alle imprese individuali che abbiano un volume di affari annuo inferiore ai cinque miliardi di lire. Qualora si verifichi una eccedenza della quota del fondo di cui al presente comma, essa viene utilizzata per far fronte alle richieste di finanziamento agevolato delle altre imprese editoriali.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30)
1-ter. ... (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 1997, n. 30, aggiunge, a sua volta, tre periodi al comma 194 dall'art. 1, L. 23 dicembre 1996, n. 662).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1996 numero 669 art. 17"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti