Decreto Legge del 1994 numero 332 art. 8


DISPOSIZIONI IN TEMA DI OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
[1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica obbligatoria di acquisto di cui alla L. 18 febbraio 1992, n. 149 , l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di consultazione in qualsiasi forma concluso, desumibile anche dal comportamento concertato, di azioni di società, di cui al presente decreto, acquistate dai partecipanti, contestualmente o non contestualmente, a far tempo dalla comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita, determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza dominante nella medesima assemblea.
2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate. L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o non contestualmente ed apportate al patto.
3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o non contestualmente, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava solidalmente su tutti i partecipanti al patto.
4. La Consob, con proprio regolamento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce termini e modalità di esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo, le disposizioni del capo II della legge 18 febbraio 1992, n. 149 ].
(Articolo abrogato dall'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

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