Decreto Legge del 1993 numero 82 art. 2


[1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali è previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi è ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione è comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore].
(Articolo abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, con la decorrenza ivi indicata)

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