Decreto Legge del 1993 numero 557 art. 4


MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN MATERIA DI ALIQUOTE E DI ESENZIONI
1. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Modifica i nn. 24, 25 e 39 della tab. A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
b) ... (Modifica il n. 114 e i nn. 127-quinquies, undecies, terdecies, quaterdecies e quinquiesdecies, nonché aggiunge il n. 127-sexiesdecies alla tab. A, parte terza, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
2. Per l'anno 1994 l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di cui al numero 127-sexiesdecies) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è stabilita nella misura del 4 per cento.
3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 12 per cento è elevata al 13 per cento.
4. [L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 13 per cento per:
a) le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere classificate di lusso, comprese le somministrazioni di alimenti e bevande;
b) i servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; il servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali].
(Comma abrogato dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41)
5. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 29 ottobre 1993, n. 427 , le parole: «limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura,» sono soppresse.
6. Nell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133)
7. Nell'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 , il dodicesimo periodo è soppresso.
8. Le disposizioni del comma 1, salvo quanto disposto dal comma 2, e dei commi 3, 4, lettera a), e 7, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. La disposizione del comma 4, lettera b), ha effetto dal 1° gennaio 1995. A decorrere dalla stessa data è soppresso il numero 124) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . La disposizione del comma 6 si applica a decorrere dall'anno 1994.
8-bis. All'articolo 14, comma 8, lettera e), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 le parole: «nell'articolo 34, primo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 34, dopo il primo comma, è inserito il seguente:».
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 1994, n. 133)

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