Decreto Legge del 1993 numero 398 art. 9


NUOVI CONTRIBUTI IN MATERIA EDILIZIA
1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.
(Comma così sostituito dall'art. 4, L.28 gennaio 1994, n. 85)
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi da 3 a 8 dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
3. Il CER definisce modalità e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonché per l'individuazione dei locatari.
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)

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