Decreto Legge del 1993 numero 398 art. 2


INVESTIMENTI INDUSTRIALI NELLE AREE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA, BASILICATA E DEL BELICE
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi.
(Lettera così sostituita dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.
3. [Il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 39, comma 11, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è elevato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a ventiquattro mesi, prorogabili per un periodo non superiore a mesi dieci per cause non imputabili alla volontà del beneficiario, sempreché l'investimento totale sia in fase di effettivo completamento ed abbia già raggiunto la misura del settantacinque per cento].
(Comma abrogato dall'art. 10, L.7 agosto 1997, n. 266)
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio, nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 )
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n.32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE.
(Comma prima modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, poi dall'art. 11-ter, D.L.12 novembre 1996, n. 576 ed infine così sostituito dall'art. 28, L. 24 novembre 2000, n. 340)
7. (Il presente comma, modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, sostituisce il comma 1 dell'art. 21, T.U. 30 marzo 1990, n. 76: "Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione 1. (Art. 4, c. 3, D.L. n.474/1987, conv. con mod. legge n.12/1988). - 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori. 2. (Art. 15, c. 1, legge n. 219/1981; Art. 4, c. 1, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n.12/1988; Art. 1, c. 5 e 6, D.L. n. 173/1988, conv. con mod. legge n. 291/1988). - L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari di cui al presente titolo ha luogo: a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco; b) in ragione dell'80 per cento dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture; c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori ed entro 90 giorni dalla presentazione di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori, nonché dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture; nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comma 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera è riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori. (Lettera così modificata dall'art. 21-ter, D.L. 23 giugno 1995, n. 244)3. (Art. 3, c. 4-ter, D.L. n. 19/1984, conv. con mod. legge n. 80/1984; Art. 4, c. 1, D.L.n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativa è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non può essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13. (Comma così sostituito dall'art. 21-ter, D.L. 23 giugno 1995, n. 244) 4. (Art. 18, c. 2, D.L. n. 57/1982, conv. con mod. legge n. 187/1982; Art. 4, c. 2, D.L. n. 474/1987, conv. con mod. legge n. 12/1988). - Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruità dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile è costituito da più unità immobiliari, per le parti di proprietà comuni a più unità immobiliari l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali è quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.").
8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994.
9. (Aggiunge il comma 1-bis all'art. 15, D.L.20 novembre 1987, n. 474: "1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874. (Così sostituito dalla legge di conversione 21 gennaio 1988, n. 12) 1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari.").
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto- legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n.8 del 1987.
(Comma così sostituito prima dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 e poi dall'art. 23-bis, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6)
11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice.
(Comma aggiunto dall'art. 23-bis, D.L.30 gennaio 1998, n. 6)

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