Decreto Legge del 1993 numero 398 art. 14


A.N.A.S.
1. Per assicurare correntezza negli interventi da realizzare nel settore stradale, l'ANAS è autorizzata ad assumere impegni pluriennali in relazione a capitoli iscritti nel proprio stato di previsione della spesa, la cui dotazione finanziaria viene assicurata, totalmente o parzialmente, mediante ricorso ad operazioni finanziarie effettuate ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 7 febbraio 1961, n. 59, e successive modificazioni, e ciò anche in pendenza del perfezionamento dei contratti di erogazione dei relativi mutui.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)
2. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad istituire, con propri decreti, gli occorrenti capitoli nel bilancio dell'ANAS.
3. Alla stipula ed alla approvazione dei contratti di appalto di lavori dell'ANAS che abbiano formato oggetto di consegna ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, si procede previa verifica della congruità dei prezzi da parte della competente direzione tecnica entro il 28 febbraio 1994.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)
4. È autorizzata l'erogazione, alle società concessionarie di autostrade, dei contributi previsti per l'esecuzione delle opere di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1989, n. 205, anche in pendenza della formalizzazione dei relativi strumenti convenzionali.
5. Per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, in pendenza della formalizzazione degli atti convenzionali, sono autorizzate l'esecuzione delle opere di adeguamento dell'autostrada Torino-Savona, nonché l'erogazione dei relativi contributi già in essere nel bilancio dell'ANAS nel limite di 200 miliardi di lire.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1993 numero 398 art. 14"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti