Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 9


1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sugli oli da gas da usare come combustibile, sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1-b), 1-c) e 1-d), della tabella B allegata al R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334 , convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla L. 19 marzo 1973, n. 32 , e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il «Jet Fuel JP/4» gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione.
(Comma così sostituito a decorrere dal 1° gennaio 1992, dall'art. 23, L. 30 dicembre 1991, n. 413)
2. Sono abrogate le disposizioni della L. 9 ottobre 1987, n. 417 , e della L. 4 marzo 1989, n. 76.
(Modifica la L. 9 ottobre 1987, n. 417)
3. ... (Sostituisce le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla L. 19 marzo 1973, n. 32).
4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'art. 1, comma 1, lettera e), del D.L. 13 giugno 1989, n. 228 , convertito dalla L. 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.
5. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1-bis, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69 , convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 1-ter del D.L. 13 gennaio 1981, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1992.

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