Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 8




1. ... (Modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165, aggiunge un periodo all'art. 27, primo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
1-bis. Le sanzioni e le pene pecuniarie previste nel titolo VI, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, non si applicano per le infrazioni relative ai versamenti commesse dai concessionari del Servizio di riscossione dei tributi nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1990, sempreché le relative regolarizzazioni siano state effettuate entro il 15 maggio 1990. Per il ritardato versamento è dovuto, per i giorni di ritardo, l'interesse del 14 per cento annuo.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
2. ... (Modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165, sostituisce, con i commi 1 e 1-bis, il comma 1, art. 1, D.L. 11 aprile 1989, n. 125)
3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
4. [Gli enti che effettuano operazioni di credito indicate negli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono presentare, ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto, in luogo della dichiarazione ivi prevista, due dichiarazioni di cui la prima relativa alle operazioni effettuate nel primo semestre dell'esercizio e la seconda, relativa alle operazioni effettuate nel secondo periodo dell'esercizio stesso. Le dichiarazioni devono essere presentate, rispettivamente, entro tre mesi dalla scadenza del primo semestre o dalla chiusura dell'esercizio. L'ufficio annota su un esemplare di ciascuna delle dichiarazioni l'ammontare dell'imposta che risulta dovuta e lo restituisce all'ente che deve effettuare il relativo pagamento entro trenta giorni. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni recate dal presente comma, nonché le modalità per l'effettuazione dei controlli delle dichiarazioni, avvalendosi anche di sistemi meccanografici].
(Comma abrogato dall’art. 7-quater, comma 34, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225)
5. Le ritenute alla fonte da versarsi al concessionario della riscossione, il cui ammontare non è superiore al limite minimo della commissione spettante al concessionario stesso, devono essere versate cumulativamente e in unica soluzione nei primi venti giorni del mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono state operate.
6. L'effetto delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 56 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'art. 26, comma 8, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, previsto per il periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1989 dall'art. 2, comma 1, del D.L. 2 giugno 1989, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 luglio 1989, n. 267, è differito al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1993.
(Comma così modificato dall'art. 9, L. 29 dicembre 1990, n. 408. Il termine è stato così differito dall'art. 11, L. 30 dicembre 1991, n. 413, che ha corrispondentemente così modificato il comma 5 dell'art. 9, L. 29 dicembre 1990, n. 408)
6-bis. ... (Numero aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Esso aggiunge i commi 4 e 5 all'art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)
6-ter. ... (Numero aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Esso aggiunge, a sua volta, la lettera b-bis) all'art. 10, comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69)
6-quater. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 1991. Tuttavia gli esercenti arti o professioni che nell'anno 1989 hanno conseguito compensi per un ammontare, ragguagliato ad anno, non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime contabile ordinario, con effetto dall'anno 1990, dandone comunicazione all'ufficio delle imposte del proprio domicilio fiscale mediante raccomandata da inviare entro il 30 settembre 1990. A partire dalla stessa data nei registri di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, devono essere annotate le movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione. Le scritture relative alle lettere c) e d) del quarto comma del predetto articolo, introdotto dal comma 6-bis del presente articolo, devono essere compilate entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1990.
(Numero aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
6-quinquies. Per il periodo d'imposta 1989, nei confronti degli esercenti arti e professioni che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, i coefficienti di cui all'articolo 11 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, possono essere utilizzati ai soli fini della programmazione dell'attività di controllo di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto stesso.
(Numero aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
6-sexies. Nell'art. 12, comma 4, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, le parole: «di lire 360 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di lire 360 milioni e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità».
(Numero aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
7. Le disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, non si applicano agli atti di trasferimento a favore delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio.
8. Gli oneri indicati alle lettere b), c), d), i) e m) del comma 1 dell'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili all'anno 1989, possono, se sostenuti nel periodo dal 1° al 10 gennaio 1990, essere dedotti ai sensi del predetto articolo dal reddito complessivo dell'anno 1989 ovvero, ricorrendone le condizioni, dai singoli redditi che concorrono a formarlo. La disposizione si applica altresì agli oneri di cui alla lettera d) per i quali compete la detrazione d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154.
9. Il termine di cui all'articolo 124, comma 4, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, è prorogato al 31 maggio 1990.
9-bis. ... (Numero aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Esso sostituisce con un solo periodo il secondo e terzo periodo dell'art. 1, comma 1, L. 2 febbraio 1990, n. 18, che ha integrato il penultimo comma dell'art. 13-quinquies, D.L. 26 maggio 1984, n. 159)
10. Il termine del 30 giugno 1990, stabilito dall'articolo 1 della legge 15 luglio 1988, n. 275, in materia di revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici finanziari, è fissato al 31 dicembre 1991 per gli uffici ricompresi in un distretto nel quale entrerà in funzione, entro la medesima data, un centro di servizio delle imposte dirette; al 30 giugno 1992 per i residui uffici.

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