Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 6


1. Al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Modificato dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165, modifica il comma 1 dell'art. 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 66);
b) ... (Modifica il comma 9 dell'art. 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 66).
2. Nella tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, la denominazione del settore di attività II è così modificata: «Di produzione di servizi da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo; di affittacamere».
3. Per l'anno 1990, le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 , e successive modificazioni.
4. Il diritto annuale in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 1988, n. 340 , è aumentato per l'anno 1990 nella misura del 60 per cento.
5. Il 98 per cento delle somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 , da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'anno 1990 in sostituzione dei tributi soppressi, è ripartito per metà in quote uguali per ciascuna camera di commercio, e per metà in proporzione alle entrate sostitutive spettanti per l'anno 1989 al netto della quota fissa attribuita per lo stesso anno 1989. Il restante 2 per cento è ripartito interamente tra le camere di commercio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in modo da assicurare a ciascuna camera di commercio, per le medesime voci di entrata, una base di finanziamento almeno corrispondente a quella risultante dall'accertamento per il 1989 delle entrate derivanti dalle somme corrisposte in sostituzione dei tributi soppressi e dal diritto annuale.
6. Per l'anno 1990, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 , sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera b) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge. Il relativo onere, stimato in lire 350 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze.
6-bis. ... (Numero aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Esso sostituisce l'art. 69, D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43).
7. Il termine del 31 dicembre 1989, previsto dal comma 6 dell'articolo 22 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 31 dicembre 1990.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti