Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 5


1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 19, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636);
b) ... (Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636);
c) ... (Modifica l'art. 27, terzo comma, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636);
c-bis) ... (Lettera aggiunta dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Essa modifica il primo comma dell'art. 19 e il primo comma dell'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636);
c-ter) ... (Lettera aggiunta dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Essa sostituisce il secondo comma dell'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
2. [Fermo restando il disposto dell'articolo 54, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e dell'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , le pendenze tributarie conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti che irrogano le sanzioni possono essere definite con il pagamento, entro sessanta giorni dalla notifica stessa, di una somma corrispondente all'80 per cento dei tributi o dei maggiori tributi accertati, delle soprattasse dovute e delle pene pecuniarie irrogate, qualora l'importo complessivo non risulti superiore a lire cinque milioni].
(Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)
3. [In calce agli atti di cui al comma 2, oltre all'indicazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , è apposta anche l'indicazione della facoltà ivi prevista].
(Comma abrogato dall'art. 17, D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)
4. Le controversie indicate nel comma 2 pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, il cui importo complessivo non risulti superiore a lire dieci milioni, possono essere definite fino a quando non sia intervenuta la decisione della commissione tributaria di secondo grado con il pagamento di una somma pari al 90 per cento dei tributi ancora controversi e delle residue somme per soprattasse e per sanzioni pecuniarie. Dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al presidente della commissione, che, con propria ordinanza, dichiara cessata la materia del contendere.
5. Ai fini della definizione delle pendenze e delle controversie di cui ai commi 2 e 4, gli interessi sono versati contestualmente alle somme dovute ai sensi dei predetti commi e vanno calcolati decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per ogni semestre intero successivo fino alla data del pagamento, nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 .
6. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti di cui ai commi 2 e 4.
7. La misura delle imposte o delle maggiori imposte prevista dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , è rispettivamente elevata a due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quella corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile determinato dalla commissione tributaria di secondo grado. La misura dell'imposta o della maggiore imposta sul valore aggiunto prevista dai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , è rispettivamente elevata alla metà dell'ammontare accertato dall'ufficio, a due terzi dell'ammontare accertato dalla commissione tributaria di primo grado e a tre quarti di quello accertato dalla commissione tributaria di secondo grado.
8. Se alcuni elementi del maggior imponibile e della maggior imposta accertati ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto non sono oggetto di ricorso da parte del contribuente, la riscossione provvisoria, di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , ed il pagamento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 633 , devono essere effettuati computando per il loro intero ammontare i suddetti elementi.
9. Oltre le somme indicate nell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e nell'articolo 60, secondo comma, n. 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 , devono essere iscritti a ruolo e pagati anche i relativi interessi.
10. Le soprattasse relative alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto devono essere iscritte a ruolo e pagate, in via provvisoria, dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado assoggettata ad ulteriore gravame nelle stesse misure previste per i tributi cui si riferiscono.
11. [Sulle soprattasse di cui al comma 10 si applicano gli interessi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notificazione dell'atto con cui tali sanzioni sono state irrogate].
(Comma abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)

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