Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 13


1. Per il biennio 1990-1991 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi del trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla L. 6 giugno 1974, n. 298 , da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito, non concorre alla formazione del reddito imponibile.
(Periodo aggiunto dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 15 settembre 1990, n. 261)
2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare di credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito di imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.
4. Gli importi di lire 15 mila e lire 30 mila previsti, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , sono elevati rispettivamente a lire 22.500 ed a lire 45 mila e si applicano anche ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, se anch'essi effettuano personalmente trasporti. La detrazione compete anche in caso di opzione per la contabilità ordinaria.
5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad annue lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 4, valutate in annue lire 30 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dai provvedimenti adottati entro il 28 febbraio 1990 ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione e all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, in deroga al disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della suddetta legge.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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