Decreto Legge del 1990 numero 90 art. 1


1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ... (Modifica il comma 1, lettera b), dell'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
b) ... (Modifica il comma 1, lettera c), dell'art. 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
c) ... (Sostituisce il comma 4 dell'art. 14, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
d) ... (Aggiunge il comma 4-bis all'art. 25, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
e) ... (Sostituisce il comma 4 dell'art. 31, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
f) ... (Sostituisce la lettera e) del comma 1 dell'art. 39, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
g) ... (La lettera g), sostituita dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165, modifica il comma 2 dell'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
h) ... (Modifica il comma 3 dell'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
i) ... (Modifica il comma 3 dell'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
l) ... (Modifica il comma 8 dell'art. 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
l-bis) ... (Lettera aggiunta dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Essa modifica il comma 5 dell'art. 76, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
l-ter) ... (Lettera aggiunta dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165. Essa modifica il comma 2 dell'art. 53 e il comma 1 dell'art. 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).
2. ... (Sostituisce il comma 1 dell'art. 11-bis, D.L. 14 marzo 1988, n. 70).
3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 . Le variazioni in aumento delle qualità di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988, possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , senza applicazione di sanzioni, né recupero delle maggiori imposte.
4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 , da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.
5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (17), e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. (Periodo così sostituito dall'art. 70, L. 30 dicembre 1991, n. 413) Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per la attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165)
6. ... (Comma soppresso dalla legge di conversione 26 giugno 1990, n. 165).
7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non può comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento e Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportate, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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