Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 9


1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte delle regioni, province, comuni e loro consorzi e dai consorzi di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle camere di commercio, degli enti porto e delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti aventi natura di enti pubblici economici e sottoposti alla vigilanza del Ministero della marina mercantile, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988. Fino alla stessa data sono differiti anche i termini previsti per la fatturazione, la registrazione e per l'adempimento di tutti gli altri obblighi inerenti alle operazioni delle quali si deve tener conto nelle suddette dichiarazioni; a tal fine gli obblighi di fatturazione, di registrazione e gli altri obblighi relativi alle suddette operazioni si intendono comunque già adempiuti se le operazioni stesse risultano dalla contabilità prevista per gli enti pubblici suddetti.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
1-bis. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti da parte degli enti percettori di proventi da canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto contabilizzati a norma dell'art. 25 della L. 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 (19), agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi di imposta chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988, sono differiti al 31 ottobre 1988.
(Comma aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154. Vedi, anche, l'art. 4-ter, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, riportato al n. C/LXVII)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 9"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti