Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 6


1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, relative ai regimi forfettari di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, sono prorogate al 31 dicembre 1988, salvo quanto stabilito nel comma 2.
2. Gli esercenti imprese commerciali che non hanno optato per il regime ordinario ai sensi dei commi 16 e 19 dell'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e che nell'anno 1987 hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire, sono esclusi dall'applicazione dei regimi forfettari previsti dal predetto decreto e sono soggetti al regime ordinario a decorrere dal 1° gennaio 1988.
3. I contribuenti nei cui confronti continuano ad applicarsi per l'anno 1988 le disposizioni richiamate nel comma 1 possono optare, con effetto per lo stesso anno, per il regime ordinario, indistintamente per tutte le attività esercitate, nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono esercitare l'opzione nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nella tabella C allegata al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, attestandolo espressamente nella dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1987, possono esercitare l'opzione anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari; l'opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito può essere esercitata nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno 1987.
4. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano per l'anno 1988 anche ai soggetti di cui alle lettere da c) a f) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel predetto anno e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non hanno optato per lo stesso anno per il regime ordinario. In tal caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per il medesimo anno 1988.

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