Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 4


1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) (La lettera che si omette aggiunge la lettera f) al comma 2 dell'art. 49, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
b) (La lettera che si omette aggiunge un periodo al comma 8 dell'art. 50, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
2. (Il comma che si omette aggiunge un periodo al secondo comma dell'art. 5, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1° gennaio 1973, e, ai fini delle imposte sui redditi, dal periodo di imposta iniziato successivamente al 31 dicembre 1987. Si applica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42.
3-bis. (Comma, aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
3-ter. (Comma, aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154)
3-quater. (Il presente comma, aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, modifica l'art. 17, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

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