Decreto Legge del 1988 numero 70 art. 11bis


1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
(Comma così sostituito dall'art. 1, D.L. 27 aprile 1990, n. 90, riportato al n. C/LXX)
2. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 13 maggio 1988, n. 154, sostituisce l'art. 50, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)

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