Decreto Legge del 1988 numero 2 art. 12


1. Per le aree soggette a vincolo paesistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è reso ai sensi del nono comma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «si intende reso in senso negativo» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto della relativa amministrazione. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte».
(Articolo così sostituito dalla legge di conversione 13 marzo 1988, n. 68)
12-bis. 1. Il primo comma dell'articolo 43 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, va interpretato nel senso che l'esistenza di provvedimenti sanzionatori, anche se adottati a seguito di giudizio di ottemperanza, ma comunque non eseguiti, non impedisce il conseguimento della sanatoria.

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