Decreto Legge del 1985 numero 656 art. 1


1. Il termine per la presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 30 novembre 1985 dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato fino al 31 marzo 1986. La domanda di concessione in sanatoria può comunque essere presentata fino al 30 settembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese.
2. (Il comma che si omette sostituisce il terzo periodo del primo comma dell'art. 40, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
3. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 48 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (3), nel testo integralmente sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 30 giugno 1986.
4. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già fissato al 31 dicembre 1985 dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, è prorogato al 31 dicembre 1986.

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