Decreto Legge del 1985 numero 146 art. 8


1. All'articolo 34, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle parole «terzo comma».
2. (Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica l'art. 35, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
3. (Il comma che si omette sostituisce il terzo comma dell'art. 36, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
3-bis. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica il secondo comma dell'art. 37, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
3-ter. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica l'ultimo comma dell'art. 37, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
4. (Il comma che si omette modifica l'art. 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
4-bis. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, aggiunge a sua volta due commi all'art. 44, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
4-ter. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, sostituisce il primo comma dell'art. 51, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
4-quater. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, inserisce dopo il primo un comma all'art. 51, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5. Nella tabella allegata alla medesima legge, nella nota 1 le parole «acconto calcolato» sono sostituite dalle parole «oblazione versata».
5-bis. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, aggiunge a sua volta un comma all'art. 17, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5-ter. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, aggiunge un periodo all'art. 38, quarto comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5-quater. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica l'art. 40, secondo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5-quinquies. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica l'art. 40, ultimo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5-sexies. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica il primo comma dell'art. 41, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5-septies. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica il primo comma dell'art. 41, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5-octies. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, aggiunge un comma all'art. 41, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5-novies. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica l'art. 17, secondo comma, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)
5-decies. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, modifica il primo comma dell'art. 41, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)

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