Decreto Legge del 1985 numero 146 art. 1


1. (Il comma che si omette, sostituito dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, sostituisce a sua volta l'art. 48, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al numero A/XXIV)
2. Il termine di novanta giorni per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e non iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrate di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 31 dicembre 1985. Tale termine è prorogato al 31 dicembre 1986 per gli immobili o porzioni di essi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
3. Al fine di utilizzare le procedure che consentono l'iscrizione in catasto edilizio urbano senza visita di sopralluogo, i soggetti interessati che, alla data del 15 maggio 1985, hanno già presentato la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e non hanno ancora ottenuto la relativa iscrizione o la registrazione delle variazioni possono presentare nuovamente la dichiarazione anche per la denuncia delle variazioni su scheda conforme al modello approvato con decreto 9 marzo 1985 del Ministro delle finanze pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 12 aprile 1985, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17.
(Comma così modificato dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298)
3-bis. (Il comma che si omette, aggiunto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298, sostituisce, il quinto comma dell'art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, riportata al n. A/XXIV)

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