Decreto Legge del 1974 numero 95 art. 2




1. È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.
2. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica è aumentato fino a trecentocinquanta unità.
(Comma così sostituito prima dall'art. 1, L. 23 giugno 1988, n. 230 e poi dall'art. 9-quater, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417)
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.
4. Il regolamento di cui all'articolo 1, ottavo comma, prevede per il coordinamento degli uffici, le qualifiche di direttore generale e di vicedirettore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. Le deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. Per il supporto delle attività della Commissione e del Presidente può essere nominato, su proposta del Presidente e con non meno di quattro voti favorevoli, un segretario generale.
(Comma prima sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 e poi così modificato dalle lett. b) e c) del comma 2-bis dell’art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, e dalle lettere b) e c) del comma 14 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90)
5. Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione.
(Comma così modificato dalla lett. d) del comma 2-bis dell’art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214)
6. Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.
7. L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.
8. La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di centoventicinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.
(Comma sostituito dall'art. 1, L. 23 giugno 1988, n. 230 e dall'art. 9-quater, D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 e, successivamente, così modificato prima dalla lett. e) del comma 2-bis dell’art. 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e poi dalla lettera d) del comma 14 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90)
9. La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.
[10. Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati]. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni.
(L'art. 214, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha abrogato l'undicesimo comma dell'art. 1 e i primi due periodi del decimo comma dell'art. 2)
(Articolo così sostituito prima dall'art. 1, L. 30 aprile 1981, n. 175, e poi dall'art. 2, L. 4 giugno 1985, n. 281)

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