Decreto 9 dicembre 2010, Individuazione dei beni immobili di proprietà dello Stato (10A15109)


GU n. 301 del 27-12-2010

Vista la legge 19 marzo 1942, n. 365 che ha istituito l'Ente Teatrale italiano;
Vista la legge 14 dicembre 1978, n. 836, recante il «Riordinamento dell'Ente Teatrale italiano»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge n. 30 luglio 2010, n. 122, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 20, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge n. 30 luglio 2010, n.122, che, tra l'altro, ha soppresso l'Ente Teatrale italiano, ha trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali i compiti e le attribuzioni dallo stesso esercitate ed ha attribuito allo Stato tutti i beni strumentali dal medesimo utilizzati;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Visto il decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;
Visto l'art. 1, comma 1 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che demanda all'Agenzia del Demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprieta' dello Stato;
Vista la nota prot. n. 12838/S.37.13.01-7.5 del 12 novembre 2010 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso l'elenco dei beni immobili strumentali di proprietà del disciolto Ente Teatrale italiano alla data di soppressione del medesimo, ove figurano il Teatro «La Pergola» di Firenze ed il «Teatro Valle» di Roma, invitando l'Agenzia del Demanio ad individuare e dichiarare con proprio decreto la proprietà in capo allo Stato dei predetti beni, ai sensi delle norme sopra citate;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art.1, comma 1, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1
Sono di proprietà dello Stato i seguenti beni immobili:
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Art. 2
Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3
Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art.1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del Demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4
Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5
Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Art. 6
Resta salva la possibilità di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprietà dello Stato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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