Decadenza dall' azione di impugnazione del matrimonio



Quasi sempre in materia matrimoniale le cause di invalidità non possono esser fatte valere, tutte le volte in cui vi sia stata coabitazione per un anno dalla cessazione o dalla scoperta della causa invalidante stessa.

Si pensi al caso del raggiungimento della maggiore età (art. 117 cod.civ. ), a quello della revoca della sentenza di interdizione (art. 119 cod.civ. ), al recupero delle facoltà mentali prima difettose (art. 120 cod.civ.) nota1, alla cessazione della violenza, alla scoperta dell'errore, ovvero alla cessazione delle cause che determinarono il timore (art. 122 cod.civ.), o infine alla simulazione (art. 123 cod.civ. ).

Si tratta di termini decadenziali previsti al fine di addivenire ad una rapida definizione della situazione di impugnabilità, presumendosi, in esito al decorso dell'anno dal momento in cui concretamente esiste la possibilità di agire per far dichiarare il vizio, l'adattamento del coniuge alla situazione di
fatto creatasi.

Ma qual è il termine prescrizionale ordinario dell'azione?

Per quanto attiene alla invalidità derivante, ad esempio, da vizi del consenso, il termine è quello ordinario: così si è deciso che l'impugnazione del matrimonio per vizio del consenso integra un'azione costitutiva, diretta
all'annullamento dell'atto e non un'azione dichiarativa della nullità o dell'inesistenza dell'atto (Cass. Civ. Sez. I, 1587/1980) nota2.

Per quanto attiene al matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 cod.civ. (esistenza di vincolo precedente), che pure genera impugnabilità ex art. 117 cod.civ., non pare invece esservi alcun termine: l'azione può esser fatta valere in ogni tempo, essendo imprescrittibile. Questa appare essere tuttavia la conseguenza dell'assimilazione alla nullità e non all'annullabilità della condizione di impugnabilità prevista dalla norma (Cass. Civ. Sez. I, 4567/1978) nota3. Tutto questo anche se occorre notare che, tanto l'art. 117 cod.civ. , quanto l'art. 122 cod.civ. sono allocati sotto la stessa sezione VI "della nullità del matrimonio" e che lo stesso art. 117 cod.civ. fa menzione di "relativa azione di annullamento".

Si osservi che, ai sensi dell'art. 124 cod.civ. , è sancita l'imprescrittibilità dell'azione di impugnativa di cui è titolare il coniuge in relazione al matrimonio dell'altro coniuge. Il vizio invalidante che deriva dall'esistenza del vincolo di un precedente matrimonio è così grave da consentire che l'impugnativa possa venir proposta in ogni tempo nota4.

Note

nota1

Mentre l'art. 120 cod.civ. conferisce risalto al momento del recupero della capacità naturale ai fini della decorrenza del termine decadenziale, l'art. 428 cod.civ. per gli altri atti dispone in maniera divergente, sancendo comunque il decorso del termine (prescrizionale) dal momento del perfezionamento dell'atto.
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nota2

Pietrobon, in Comm. alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, vol. I, Padova, 1977, p.169.
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nota3

Così anche Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.118.
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nota4

Cfr. Parrinello-Tommassini, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p.358.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • PARRINELLO TOMMASSINI, Torino, Comm.cod.civ.,Cendon, I, 1997
  • PIETROBON, Padova, Comm.riforma dir.fam., Carraro Oppo Trabucchi, I, 1977

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