Decadenza dal diritto di rinunziare all'eredità



La rinunzia all'eredità può intervenire in ogni momento, per lo meno durante il periodo di tempo in cui risulterebbe possibile porre efficacemente in essere l'atto acquisitivo di accettazione. E' tuttavia possibile che il chiamato decada dal diritto di rinunziare.

Si pensi anzitutto al chiamato all'eredità che si trova nel possesso dei beni ereditari e che, non avendo compiuto l'inventario nel termine di tre mesi prescritto, non può più rinunziare perchè considerato erede puro e semplice (II comma art. 485 cod.civ. ). L'ipotesi può anche inversamente essere qualificata come accettazione presunta d'eredità (o anche come acquisto senza accettazione). Ad ogni modo, qualunque definizione si voglia attribuire alla fattispecie, risulta chiaro l'effetto della medesima: l'acquisto della qualità di erede puro e semplice da parte del chiamato. A questo riguardo, seguendo un'interpretazione affermatasi in giurisprudenza, non basterebbe al chiamato nel possesso dei beni esprimere la rinunzia, ma occorrerebbe farla precedere dalla redazione dell'inventario. Si è infatti precisato che “le norme che disciplinano la rinuncia alla eredità (artt. 519 e segg. cod. civ.) debbono essere coordinate con quella dell'art. 485 c.c., secondo cui il chiamato all'eredità, che si trovi nel possesso (a qualsiasi titolo) di beni ereditari, ha l'onere di fare l'inventario e la mancanza dell'inventario, nei termini prescritti dalla legge, comporta che il chiamato vada considerato erede puro e semplice e che lo stesso, quindi, perda non solo la facoltà di accettare l’eredità con beneficio dell'inventario, ma anche quella di rinunciare alla stessa” (Cass. Civ., Sez. II, 7076/1995). E' il caso di notare come, opinando in tal modo, si viene ad appesantire intollerabilmente la posizione di chi, in definitiva, intenda soltanto esprimere un atto radicalmente abdicativo rispetto all'intento di acquisire l'eredità. In ogni caso questo parere sembra avere seguito (Cass. Civ., Sez. II, 6275/2017).

Di segno analogo è anche il secondo caso, previsto dal III comma dell'art. 485 cod.civ., che concerne il chiamato possessore che, pur avendo compiuto l'inventario, non manifesta la volontà di accettare nel prescritto termine di quaranta giorni; trascorso questo intervallo di tempo senza che abbia deliberato, egli è considerato erede puro e semplice nota1.

Da ultimo occorre ricordare il modo di disporre dell'art. 527 cod.civ. (altrettanto da qualificare come figura di acquisto senza accettazione), a mente del quale i chiamati all'eredità che hanno posto in essere condotte consistenti nella sottrazione o nel nascondimento di beni appartenenti all'asse ereditario decadono dalla facoltà di rinunziare all'eredità, dovendo, al pari delle altre ipotesi esaminate, essere considerati eredi puri e semplici (nonostante la loro eventuale rinunzia).

A proposito di quest'ultima fattispecie occorre comunque precisare che la legge parla di decadenza in chiave meramente sanzionatoria, non già in relazione ad un'attività che debba oggettivamente essere compiuta entro un lasso di tempo determinato (come invece si può dire nelle altre due ipotesi che precedono) nota2. Non si tratta cioè di decadenza in senso proprio, intesa quale prescrizione del compimento di un'attività che deve essere svolta entro un determinato periodo di tempo per rendere possibile la conservazione, l'acquisto di un diritto o l'esercizio di un'azione.

Note

nota1

In entrambi i casi alla scadenza del termine segue l'impossibilità di effettuare una rinunzia, essendosi ormai verificato l'acquisto: verrebbe cioè a mancare "uno dei presupposti fondamentali perché possa operarsi una valida rinuncia, e cioè il perdurare della situazione di delazione" (Ferrero-Podetti, La rinuncia all'eredità, in Successioni e donazioni, vol.I, a cura di Rescigno, Padova, 1994, p.381).
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nota2

Sottolineano il carattere sanzionatorio di questa norma (per comportamento illecito del delato) Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol.VI, Milano, 1962, p.456; Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.82; Giannattasio, Delle successioni, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1971, p.245. Contra Ferri, Successioni in generale, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1980, p.137, il quale vi ravvisa un'ipotesi di accettazione tacita d'eredità; contro questa impostazione è però sufficiente notare che l'atteggiamento del delato è finalizzato all'impossessamento dei beni e non all'acquisto della qualità di erede.
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Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • FERRERO-PODETTI, La rinuncia all'eredità, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994
  • FERRI, Successioni in generale. Art.456 - 511, Bologna Roma, Comm.cod.civ. Scialoja Branca, 1980
  • GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali. Successioni legittime, Torino, Comm.cod.civ., II, 1971

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