Decadenza dal beneficio dell'inventario in esito all'alienazione non autorizzata di beni ereditari



L'art. 493 cod.civ. prevede la decadenza dell'erede dal beneficio dell'inventario qualora ponga in essere atti di alienazione, sottoponga a garanzia, compia atti transattivi relativamente ai beni ereditari senza la preventiva autorizzazione ovvero omettendo le formalità prescritte dal codice di procedura civile (artt. 747, 748 cod.proc.civ.). Conseguentemente l'erede sarà considerato puro e semplice fin dal momento dell'apertura della successione.

In altre parole, l'atto di disposizione vietato non è nè nullo nè annullabile, importando semplicemente la decadenza dal beneficio della limitata responsabilità per i beni ereditari. Una differente soluzione si impone tuttavia quando l'erede sia un'incapace: stante il modo di disporre dell'art. 489 cod.civ. e l'indispensabilità di acquisire la preventiva autorizzazione dell'autorità tutoria per poter compiere l'atto, quest'ultimo non potrà non essere annullabile, fermo restando il mantenimento del beneficio dell'inventario in capo all'incapace. Per essere tale l'alienazione deve riguardare un bene appartenente all'asse e dotato di un rilievo economico comunque apprezzabile. Così è stato deciso che non decadono dal beneficio dell'inventario coloro che abbiano provveduto a rottamare l'auto incidentata già di proprietà del de cuius pur senza autorizzazione giudiziale (Cass. Civ. Sez.II, 24171/13).

Disputata è l'operatività della decadenza. Secondo un'opinione essa produrrebbe i propri effetti ipso jure, automaticamente nota1. Viene al proposito evocato l'ultimo comma dell'art. 505 cod.civ. , ai sensi del quale "in ogni caso la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari". Ne deriverebbe la possibilità per questi ultimi di aggredire i beni personali dell'erede, sul quale graverebbe l'onere di dar conto del fatto che la decadenza non si è verificata. E' preferibile la tesi contraria, secondo la quale la decadenza deve essere dichiarata giudizialmente, su impulso di creditori e legatari nota2.

Il II comma dell'art. 493 cod.civ. prevede che per i beni mobili l'autorizzazione non sia necessaria trascorsi i cinque anni dalla dichiarazione di accettare con beneficio d'inventario.

Note

nota1

Così Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982, p.84; Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, vol.II, Milano, 1969, p.208 e Vocino, Contributo alla dottrina del beneficio d'inventario, Milano, 1942, p.440.
top1

nota2

In questo senso anche Prestipino, Delle successioni in generale (Artt.456-535), in Comm. teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1981, p.311, il quale rileva che la decadenza costituisce una sanzione prevista dalla legge, sanzione che, pur dipendendo da un comportamento fattuale dell'erede, opera indipendentemente da uno stato soggettivo del medesimo. Essa non può certo essere considerata come una implicita rinunzia al beneficio. Interessati a far valere la decadenza sono quindi i creditori e legatari, ai quali pertanto spetterà l'onere di invocare giudiziariamente la sanzione, in applicazione del principio generale dell'onere della prova.
top2

Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • NATOLI, L’amministrazione di beni ereditari II, l’amministrazione nel periodo successivo all’accettazione dell’eredità, Milano, 1969
  • PRESTIPINO, Delle successioni in generale, Novara-Roma, Comm.cod.civ., dir. da De Martino, 1981
  • VOCINO, Contributi alla dottrina del beneficio d'inventario, Milano, 1942

Prassi collegate

  • Quesito n. 483-2011/C, Sul rapporto tra vendita di eredità ed autorizzazione all’alienazione di beni ereditari ex art. 493 cc

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decadenza dal beneficio dell'inventario in esito all'alienazione non autorizzata di beni ereditari"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti