Debito e responsabilità



La dottrina tradizionale, nel definire l'obbligazione, poneva l'accento sulla doverosità della condotta dell'obbligato nota1 : la sostanza dell'obbligazione veniva ricondotta al debito. E' ovvio che l'operatività del debito può non essere contemporanea all'efficacia del vincolo obbligatorio. Tutte le volte in cui, come spesso accade, l'obbligazione non deve essere adempiuta contestualmente all'insorgenza del vincolo, bensì in un tempo successivo determinato (termine di adempimento), il debito non è attuale mentre lo è l'obbligazione nota2.

Tornando all'indagine circa l'essenza del fenomeno del vincolo obbligatorio, veniva soprattutto in esame la persona del debitore e il suo dovere di adempiere. Senza andare fino ai tempi più antichi, quando addirittura il debitore inadempiente veniva fatto oggetto di apprensione fisica da parte del creditore, nell'ipotesi di inadempimento, in un passato non troppo lontano, era prevista la sanzione penale che, come è evidente, consisteva nell'irrogazione ad una persona fisica di una sanzione particolarmente grave nota3 .

Attualmente si può invece osservare che, affermatosi il principio in base al quale ciò che conta nell'ipotesi di inadempimento è la possibilità di sottoporre ad esecuzione il patrimonio del debitore (art. 2740 cod. civ. ), nel rapporto obbligatorio l'elemento nodale sembra consistere piuttosto nella responsabilità nota4.

Di qui l'ulteriore affermazione che il debitore non tanto ha un dovere di adempiere, quanto soggiace a una responsabilità se non adempie.

Il punto di sintesi tra le predette concezioni, elaborato in passato dalla dottrina tedesca, viene pertanto evocato con la locuzione di Schuld und Haftung ("debito" e " responsabilità ") nota5 .

L'obbligazione sarebbe il punto di incontro di due elementi, uno soggettivo l'altro oggettivo, debito (personale) e responsabilità (patrimoniale). Il vincolo obbligatorio verrebbe così ad esprimere contemporaneamente la situazione giuridica soggettiva di obbligo del soggetto passivo (il debito) e la soggezione dei suoi beni (la responsabilità) al soddisfacimento del creditore. Rimane da osservare che l'enfasi sull'elemento attinente alla responsabilità pone in luce un aspetto legato ad una dimensione che non può non essere qualificata come patologica ed eventuale nell'ambito della vita dell'obbligazione, fisiologicamente destinata ad estinguersi in esito all'esatto adempimento.

Note

nota1

La prevalente attenzione al momento vincolante del rapporto obbligatorio risale alla tradizione romana: cfr. Talamanca, voce Obbligazioni (diritto romano), in Enc. Dir., vol. XXIX, 1979, pp. 1 e ss.
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nota2

Si distingue, a questo proposito, fra origine dell'obbligazione e scadenza del dovere. In altri termini l'obbligazione ha origine nel momento in cui si instaura il vincolo, mentre il dovere giuridico di adempiere può venire in esame successivamente: cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 591.
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nota3

Sull'arresto per debiti in età moderna cfr. Salono, voce Debiti (arresto personale per), in Dig.disc.priv., vol. I, Torino, 1989, pp. 122 e ss.
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nota4

Enfatizza l'aspetto afferente alla responsabilità chi sostiene che, nel caso in cui il debitore sia inadempiente rispetto all'obbligo contrattuale, il vincolo patrimoniale, che allo stato potenziale e in forma cautelare può dirsi assistere il rapporto obbligatorio sin dall'origine, diventa operante con l'applicazione delle norme del processo di esecuzione, cfr. Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv. a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 63.
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nota5

Per un'analisi della dottrina tedesca su tale aspetto del rapporto obbligatorio v. Brinz, Obligatio und Haftung, in Arch.civ.prax, vol. LXX, 1886, pp. 371 e ss., e Laserra, La responsabilità patrimoniale del debitore, Napoli, 1966, p. 337.
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Bibliografia

  • BRINZ, Obligatio und Haftung, Arch.civ.prax, 1986
  • LASERRA, La responsabilità patrimoniale del debitore, Napoli, 1966
  • SALONO, Debito (arresto personale per), Torino, Dig.disc.priv., I, 1989
  • TALAMANCA, Obbligazioni (diritto romano), Enc.dir., XXIX

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