Debito derivante da illecito (mora ex re)



Il n.1 del II°comma dell'art. 1219 cod.civ.  prevede che non sia necessaria la costituzione in mora quando il debito deriva da fatto illecito. La prescrizione è fondata sulla esigenza di una pronta ed immediata riparazione del danno quand'esso sia stato cagionato da condotte lesive dell'altrui sfera giuridicanota1. Si pensi alla liquidazione del danno derivante da un sinistro stradale, a quella del danno prodotto all'integrità fisica altrui. Ne segue la decorrenza degli interessi sulle somme liquidate dal giudice a titolo di risarcimento del danno dal giorno in cui l'evento dannoso si è verificatonota2 .

Si discute se l'illecito in esame sia soltanto quello extracontrattuale o se possa ritenersi compreso nella previsione della norma in esame anche l'illecito contrattuale nota3. La questione è per lo più risolta nel primo senso (Cass. Civ. Sez. I, 185/76 ). Invero, in quest'ultima ipotesi, o si ricade in uno dei casi di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1219 cod.civ. ovvero, ammesso che l'inadempimento non debba considerarsi come definitivo (ciò che escluderebbe comunque la mora) sembra congruo far riferimento alla necessità che intervenga la costituzione in mora per il tramite dell'intimazione.

Note

nota1

Giorgianni, L'inadempimento. Corso di diritto civile, Milano, 1975,  p.114; Magazzù, voce Mora del debitore, in Enc.dir., vol.XXVI, 1976, p.943.
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nota2

Benatti, La costituzione in mora del debitore, Milano, 1968, p.152.
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nota3

A favore della tesi che ricomprende anche l'illecito contrattuale nell'ambito della norma si è espresso il Bianca,  Dell'inadempimento delle obbligazioni, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1979, p.209, osservando che anche in presenza di una ingiusta lesione del diritto di credito, in caso di inadempimento contrattuale, non è presumibile quella tolleranza da parte del danneggiato che costituisce, secondo questa impostazione, il fondamento della mora ex persona. La dottrina dominante ritiene invece che per fatto illecito debba intendersi l'illecito aquiliano: cfr.Benatti, cit., p.156 e Visintini, L'inadempimento delle obbligazioni, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.187.
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Bibliografia

  • BENATTI, La costituzione in mora del debitore, Milano, 1968
  • BIANCA, Dell’inadempimento delle obbligazioni, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Branca e Scialoja, 1979
  • GIORGIANNI, L’inadempimento: corso di diritto civile, Milano, 1975
  • MAGAZZU', Mora del debitore, Enc.dir., XXVI, 1976
  • VISINTINI, L'inadempimento delle obbligazioni, Trattato di dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984

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