Dati identificativi dei soci (atto costitutivo di società per azioni)



Il n. 1 dell'art. 2328 cod. civ. prevede che l'atto costitutivo della società debba contenere l'indicazione del cognome e del nome o della denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonchè il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi. Si tratta dei dati identificativi delle varie entità soggettive corrispondenti ai soci, siano essi persone fisiche ovvero società. Da questo punto di vista la riforma del 2003 ha introdotto la necessità di specificare anche dati quali la denominazione e lo stato di costituzione delle società. La menzione parrebbe essere riferibile alle sole società di capitali (si parla infatti di "denominazione"), ma non v'è dubbio sia consentita la partecipazione anche di ulteriori entità soggettive, quali società di persone, società cooperative, associazioni e fondazioni nota1.

Cosa dire dell'ipotesi in cui la stipulazione intervenga per persona da nominare (art. 1401 cod. civ. )? E' chiaro che, in tal caso, le indicazioni di cui sopra dovranno essere contenute nell'atto di nomina che dovrà indispensabilmente assumere la forma dell'atto pubblico.

L'indipensabile menzione del numero delle azioni sottoscritte da ciascuno dei soci deve essere posta in relazione alla necessità di indicare, ai sensi del n. 1 dell'art. 2329 cod. civ. , l'intervenuta integrale sottoscrizione del capitale sociale.

Cosa dire dell'assenza di indicazioni relativamente ai predetti dati riguardanti i soci? Nonostante l'ipotesi non sia espressamente prevista dall'art. 2332 cod. civ. nota2, norma che si occupa delle cause di nullità della società, non può esservi dubbio che si verifichi in tal caso la più grave delle cause invalidanti. Ciò sicuramente sotto il profilo previsto dalla legge notarile (art. 51, n. 3, l.n. e art. 49 l.n. ). In un certo senso si potrebbe dire che farebbe difetto il requisito della stipulazione per atto pubblico (di cui al n. 1 dell'art. 2332 cod. civ. ), non potendosi reputare sussistenti gli estremi dello stesso in un documento privo di tali indicazioni.

Note

nota1

Cfr. Campobasso, La riforma delle società di capitali e delle cooperative, Torino, 2003 p. 16, con speciale riferimento alla nota 2. E' stato eliminato l'originario riferimento alla data di costituzione della società socia, dato talvolta di non agevole reperibilità. Ancora è il caso di osservare come sia stato espunta la menzione (originariamente prevista nel testo della riforma prima della sua pubblicazione definitiva) alle "persone giuridiche", ciò che più agevolmente autorizza l'opinione secondo la quale ben possono prendere parte alla società anche entità non dotate di personalità giuridica.
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nota2

Si badi al fatto che la causa di nullità di cui al n. 7 dell'art. 2332 cod. civ. nel testo antecedente la riforma (a mente del quale la nullità era comminata nell'ipotesi di incapacità di tutti i soci fondatori) è stata eliminata dal testo della norma in esito alla riforma.
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Bibliografia

  • CAMPOBASSO, La riforma delle società di capitali e delle cooperative,
Torino, 2003

Prassi collegate

  • Quesito n. 5869/I, Omissione dei requisiti dell’atto costitutivo delle società di capitali e cooperative
  • Quesito n. 72-2006/C, In tema di alloggio di edilizia residenziale pubblica, divieto di alienazione e trasmissione agli eredi

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