Dati identificativi dei soci (atto costitutivo di società in nome collettivo)




Il n. 1 dell'art. 2295 cod. civ. prevede in maniera specifica che l'atto costitutivo della società debba indicare i dati identificativi dei singoli soci. Tali il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. Da ciò emerge come sia assolutamente prioritaria l'esigenza sia di una corretta e completa identificazione personale dei soci, sia l'individuazione del luogo in cui possa rinvenirsi il centro degli interessi del soggetto (vale a dire il domicilio). Gli elementi di identificazione sembrano attagliarsi unicamente alle persone fisiche. Non pare tuttavia potersi desumere da tale scarno dato letterale l'impossibilità che la società in nome collettivo possa essere partecipata da ulteriori entità soggettive (quali ad esempio associazioni o altre società). Questo nodo viene affrontato nella parte dedicata all'assunzione della qualità di socio.

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