Danno emergente



Il danno emergente viene ad individuare la diminuzione patrimoniale del creditore collegata all'inadempimento (art. 1223 cod.civ.) da quel nesso di causalità giuridica che viene separatamente assunto in considerazione ed al quale si fa rinvio nota1 .

A titolo riassuntivo si possono evidenziare i seguenti aspetti riconducibili alla voce di danno in esame.

  1. Mancanza o difformità della prestazione. Quando si verifichi il definitivo inadempimento viene a mancare la prestazione. Ne segue un danno pari al valore economico di essa, inteso come il prezzo per poter acquisirla altrove. Nell'ipotesi in cui si tratti piuttosto di una difettosità o della mancanza di qualità del bene, si può far riferimento al costo della riparazione eventualmente possibile ovvero, quando la riparazione non sia praticabile ovvero antieconomica, al minor valore che il bene possiedenota2 .
  2. Danni a cose o a persone. E' possibile che la condotta inesattamente adempiente del debitore cagioni danni alla persona del debitore ovvero ai beni di costui. Particolarmente delicato è il discrimine tra titolo della responsabilità del danneggiante: se il danno è specificamente riconducibile all'attività oggetto della prestazione dovuta esso può venir ricondotto all'illecito contrattuale, in caso contrario il debitore risponderà a titolo di responsabilità extracontrattualenota3 . Si pensi al dentista che, nel corso di una seduta di cure, per una svista, determini uno sfregio sul volto di un paziente. Sembra evidente che il fatto sia da collegare in modo immediato alla cattiva esecuzione della prestazione. Si ipotizzi che lo stesso dentista, dopo aver prestato le necessarie cure al cliente, accompagnandolo alla porta, inavvertitamente gli cagioni la frattura di un dito rimasto chiuso dal battente. Pur tenendo conto delle tematiche dei c.d. obblighi di protezione, i quali valgono ad integrare il contenuto del rapporto obbligatorio ai sensi degli artt. 1175 , 1375 cod.civ., sembra ragionevole ricondurre una siffatta eventualità al più generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 cod.civ.. Tema di particolare rilevanza è quello dell'apprezzamento del danno alla persona fisica, risarcibile non soltanto quale perdita della capacità di reddito della stessa, bensì anche quale danno ex se alla persona (danno biologico).
  3. Mancato godimento di un bene. Nel caso in cui il creditore sia privato temporaneamente del godimento di un bene (si pensi ad un'autovettura) in conseguenza della condotta inadempiente del debitore, il danno emergente si specifica in relazione al corrispettivo occorrente per procurarsi l'uso di bene analogo. Occorre a questo proposito rilevare che la giurisprudenza è orientata piuttosto restrittivamente a concedere il risarcimento in esito alla prova rigorosa dell'indispensabilità dell'utilizzo del bene ovvero al fatto concreto di aver provveduto il creditore a procurarsi un succedaneo, dando conto dei relativi esborsi (Cass. Civ. Sez. III, 970/96 ). Più sporadicamente si fa riferimento ad una valutazione in via equitativa, pur in difetto di elementi probatori specifici (Cass. Civ. Sez. III, 3234/87 ).
  4. Spese in genere. Devono ritenersi comprese nel danno emergente le erogazioni effettuate dal creditore per le riparazioni della cosa danneggiata, per la sostituzione della stessa, per supplire in genere alle deficienze della prestazione inesatta del debitore. Rilevano anche le spese legali necessarie alla tutela del diritto del creditore (Cass. Civ. Sez. III, 9400/99 ) nota4. In relazione ad un contratto preliminare di vendita immobiliare rilevano le spese sostenute dal contraente non inadempiente per rendere conforme a quanto convenuto il bene promesso in vendita (Cass. Civ. Sez. II, 17562/05 ).

Note

nota1

Cfr. Gaudino, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, p.131.
top1

nota2

Così anche Bianca, Diritto civile, vol.V, Milano, 1997, p.117.
top2

nota3

Analoghe considerazioni esprime Breccia, Le obbligazioni, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1991, p.641.
top3

nota4

Cfr. Bianca, cit., p.120.
top4

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, V, 1997
  • BRECCIA, Le obbligazioni, Milano, Tratt.dir.priv a cura di Iudica-Zatti, vol. XXIV, 1991
  • GAUDINO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, IV, 1999


News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Danno emergente"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti