Danno cagionato dall'incapace a se stesso




Ci si interroga sull'applicabilità della previsione dell'art. 2047 cod. civ. all'ipotesi in cui l'incapace abbia provocato un danno a se stesso, ovvero sia rimasto vittima dell'azione dannosa di un terzo a causa di un difetto di vigilanza da parte di chi era tenuto alla sorveglianza.

La soluzione è stata formulata nei seguenti termini:

1) nel caso in cui l'incapace cagioni danno a sé, l'eventuale responsabilità del sorvegliante deve essere valutata sul piano degli obblighi esistenti nel rapporto giuridico tra sorvegliante ed incapace, con la conseguenza che la responsabilità del sorvegliante dovrà essere affermata ex art. 1218 cod. civ. per inadempimento al preesistente obbligo di sorveglianza.

2) Nel caso in cui il danno sia stato cagionato da un terzo, quest'ultimo può far valere il concorso di colpa del sorvegliante alla produzione dell'evento dannoso; eccepire, cioè, che egli non avrebbe cagionato il danno all'incapace se il sorvegliante avesse diligentemente osservato i suoi obblighi.

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