Crisi d’impresa, concordato preventivo ed incrementi del patrimonio netto


Massima

(1) E’ sempre possibile aumentare a pagamento il capitale sociale di una società sottoposta a concordato preventivo, indipendentemente dalla fase della procedura nella quale essa si trovi.
Tale operazione, per le sue intrinseche caratteristiche, non richiede alcuna autorizzazione giudiziale e in nessun caso pone problemi di compatibilità con la procedura.

(2) La disciplina del diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale non assume connotati particolari in virtù della pendenza della procedura e quindi la sua compressione/esclusione riceve soluzioni analoghe a quelle fornite con riferimento agli artt. 2446 / 2447 e 2482 bis e 2482 ter c.c..

(3) Anche gli incrementi del patrimonio netto – senza intervenire sul capitale – sono sempre possibili, indipendentemente dalla fase della procedura, e non richiedono alcuna autorizzazione giudiziale; ove gli apporti siano sottoposti a condizione risolutiva (ad esempio, si tratti di versamenti in conto futuro aumento di capitale collegati al buon esito della procedura di concordato) e chi li effettua voglia garantirsi il diritto ad una restituzione in prededuzione, si applicherà quanto prescritto dall’art. 182, commi 1°, 2° e 3°, l.f..

Motivazione

1) Alcune possibili ragioni economiche che giustificano gli incrementi del capitale/patrimonio netto nella fase anteriore all’omologazione.
La disamina di questo tema, per quanto ad un primo sguardo possa apparire “singolare” o prevalentemente teorico, si rivela molto frequente e di indubbia utilità, oltre che denso di problematiche giuridiche che si intersecano e reciprocamente si influenzano, tra diritto sostanziale e diritto processuale.
L’aumento del capitale sociale a pagamento nella fase anteriore all’omologazione potrebbe costituire infatti:
a) la chiave per permettere un ingresso nel capitale – e quindi nella società – di “cavalieri bianchi”, senza per questo eliminare o diluire eccessivamente i vecchi soci della compagine: in questo senso la possibile condivisione della Massima 122 del Consiglio Notarile di Milano nota1 – su cui vedi meglio oltre – e la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, ai sensi dell’art. 182 sexies l.f., offrono elementi di semplificazione del quadro per il raggiungimento dell’obiettivo;
b) la tecnica con cui realizzare quella riorganizzazione della struttura finanziaria dell’impresa che è sovente fisiologica nelle procedure concorsuali;
c) uno strumento utile per far acquisire nuove risorse, e finanza in genere, alla società, per garantire la “continuità aziendale” o per pagare “crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi”, ossia soggetti che garantiscono la sopravvivenza dell’attività e quindi offrono prospettive di successo alla procedura stessa (si pensi al fornitore principale della società non pagato negli ultimi tempi).

Il riferimento è, ad esempio, alla disciplina prevista dall’art. 182, comma 4, l.f., che richiede un’autorizzazione del Tribunale, ma senza alcuna necessità di attestazione di un professionista, “per pagamenti effettuati sino a concorrenza dell’ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione”.
Il “finanziatore”, o “cavaliere bianco” che sia, potrebbe avere infatti uno specifico interesse a realizzare il suo ingresso in società in questa fase, in quanto il suo potere negoziale verso i soci sarebbe sicuramente molto forte; ma al contempo, essendo la situazione estremamente rischiosa, in quanto legata all’esito – positivo – della procedura stessa, potrebbe porre quale condizione del proprio intervento la favorevole soluzione concorsuale, con ciò aprendosi delicate problematiche di diritto sostanziale legate alla ammissibilità di operazioni sul capitale condizionate, su cui vedi meglio oltre.

2) L’ammissibilità senza limiti dell’aumento di capitale: la ricostituzione del patrimonio netto e la struttura dell’operazione.
Le società che si “avvicinano” ad un concordato preventivo – od a una procedura concorsuale in genere – si trovano quasi sempre nelle condizioni delineate dagli artt. 2446 2447 o 2482 bis e 2482 ter c.c.: in simili situazioni la possibilità di lanciare un aumento del capitale sociale a pagamento è condizionata alla preventiva riduzione a zero delle perdite, salvo aderire alla recente, autorevole ma non pacifica presa di posizione della Commissione del Consiglio Notarile di Milano nella Massima 122 (secondo cui è possibile assumere una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, ad un ammontare superiore al minimo legale).

La soluzione della questione, a prescindere dalla tesi preferita, limita fortemente la possibilità di ottenere quei benefici economici, legati all’incremento del netto ed in particolare all’intervento sul capitale, che possono costituire elementi determinanti per il successo della procedura stessa.

Un fattore che offre maggiore elasticità “procedurale”, in simili delicati frangenti, è rappresentato dall’art. 182 sexies l.f. che prevede, una volta che la società abbia depositato la domanda di concordato preventivo, la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e quindi non costringe ad intervenire immediatamente sul capitale. Si può pertanto immaginare che la società, beneficiando di una maggior termine rispetto alla disciplina ordinaria, dopo la presentazione della domanda e nel quadro della complessiva ristrutturazione finanziaria che intende attuare con il concordato, deliberi un aumento del capitale sociale a pagamento sottoposto alla condizione sospensiva dell’intervenuta omologazione del concordato, aumento che così strutturato potrebbe avere maggiori possibilità di successo rispetto a quanto dovrebbe essere deliberato in un’analoga situazione, al di fuori della procedura in questione, secondo la disciplina ordinaria societaria.

Tale ipotetico aumento di capitale dovrà peraltro avere le seguenti caratteristiche:
i) qualora la società intenda uscire dalla procedura di concordato in condizioni di normale esercizio, dovrà essere di importo tale, sommandosi alla “falcidia” dell’ammontare dei debiti derivante dal concordato ed alla eventuale riduzione del capitale sociale necessaria ad eliminare le ulteriori residue perdite, da riportare il patrimonio netto a valori positivi e superiori al capitale minimo previsto dalla legge nota2;
ii) qualora la società intenda uscire dalla procedura di concordato in stato di liquidazione, sarà ammissibile anche se non riporta il patrimonio netto a valori superiori al capitale minimo legale, nei limiti del più generale tema delle operazioni coerenti con le finalità liquidatorie nota3. In tal caso, evidentemente, se lo stato di liquidazione non sia ancora stato formalizzato nella fase anteriore, dovrà esserlo prima della delibera di aumento di capitale.

3) Segue: la natura dell’operazione.
La valutazione “sostanziale” dell’aumento di capitale (a differenza di altre operazioni straordinarie che presentano profili di rischio, come fusioni o scissioni, per l’impatto sul patrimonio sociale: si rimanda agli altri orientamenti presentati sul tema) porta a concludere che non vi siano rischi per la procedura e per i creditori ad essa interessati. Ciò principalmente per due ragioni:
i) non si ravvisa alcun pericolo di danno, trattandosi di operazione che per sua natura rafforza il patrimonio del debitore a disposizione dei creditori;
ii) non si “dispone” in alcun modo del patrimonio preesistente del debitore e quindi non si rende necessaria alcuna specifica autorizzazione. Confrontando una simile affermazione con gli artt. 161 e 167 l.f. è facile riscontrare che l’aumento di capitale non rientra né tra gli atti ivi espressamente previsti, né nel più ampio concetto di “straordinaria amministrazione”, che nell’ottica delle procedure concorsuali in genere deve intendersi come catalogo di atti dispositivi che possono incidere sul patrimonio sociale, potenzialmente riducendone il ruolo di garanzia o aggravando l’esposizione debitoria.

4) Segue: la condizione sospensiva dell’aumento.
Il tema delle condizioni cui è sottoposto l’aumento di capitale è di rilevante importanza nell’ottica del potenziale sottoscrittore, come anticipato nelle premesse: egli infatti potrebbe richiedere di “recuperare” quanto versato nelle casse sociali ove non intervenga l’omologazione, o potrebbe essere disposto a versare per effetto della sottoscrizione dell’aumento solo quando sia raggiunta la sicurezza dell’approvazione della procedura.
In primis occorre sgombrare il campo dall’ipotesi di un’operazione sul capitale condizionata risolutivamente, che non trova alcuna sponda favorevole nel dibattito dottrinale; al più, tale tecnica potrebbe essere utilizzata in materia di apporti non imputati a capitale.

L’ammissibilità invece di delibere modificative del capitale condizionate volontariamente e sospensivamente è un tema che ha fatto molto discutere la dottrina e sul quale, per quanto si registrino ancora posizioni variegate, va sempre più facendosi largo la soluzione positiva nota4.

Tra l’altro, nel caso in esame, si tratterebbe di una “particolare” condizione sospensiva, evidentemente apposta volontariamente ma risolventesi in un provvedimento giudiziale, all’interno di una procedura concorsuale avviata ai sensi della legge fallimentare.

Ove anche comunque si condividesse la soluzione più tradizionale data al problema, e quindi si intendesse costruire l’operazione di aumento senza il ricorso ad alcuna condizione sospensiva, sarebbe possibile strutturare la delibera con un termine finale per la sottoscrizione – ex art. 2439 c.c. – particolarmente ampio ed almeno idoneo a superare la presumibile data dell’omologazione del concordato preventivo. In tal caso sarebbe il negozio di sottoscrizione ad assumere il ruolo di strumento di salvaguardia del sottoscrittore: quest’ultimo, infatti, sottoscrivendo l’aumento del capitale dopo l’omologazione o, in alternativa, prima di essa ma apponendo alla sottoscrizione la – medesima – condizione sospensiva ritenuta non legittima quale clausola della deliberazione sociale di aumento, otterrebbe il risultato auspicato di non esporre il proprio esborso economico e la conseguente iniezione di liquidità nella casse sociali al rischio di un esito negativo della procedura in essere.

5) Segue: i diritti di opzione.
Una possibile sintesi del fascio di differenti interessi che ruota intorno alle operazioni di aumento del capitale in fase di concordato preventivo, per tutti i motivi sopra esposti, può essere trovata nella compressione/limitazione del diritto di opzione dei soci della società. I termini generali del dibattito sono un tema “classico” del diritto societario ed in questa sede preme solo di verificare se essi, in qualche modo, risentano della pendenza di una procedur, e di quella di concordato preventivo in particolare.

La conclusione a cui si ritiene di poter giungere è che non si registra alcuna “deviazione” rispetto al generale percorso di gestione dell’opzione dei soci in sede di aumento di capitale, e di aumento di capitale teso a ricapitalizzare la società in perdita in particolare, e quindi vi è una piena applicazione degli artt. 2446 / 2447 per la s.p.a. e 2482 bis e 2482 ter per la s.r.l.: nessuna norma della legge fallimentare interviene sulle regole generali analogamente a quanto dispone l’art. 182 sexies – con riferimento agli obblighi di ricapitalizzazione – e soprattutto, anche quest’ultimo, ne sospende temporaneamente l’operatività ma non la modifica affatto; allorquando si voglia – o si debba – quindi ricapitalizzare scatterà l’“ordinaria” disciplina che permette una loro compressione, ma non soppressione.
Si deve peraltro dare atto di una tesi autorevole nota5 che propone una lettura profondamente differente della fase “concorsuale”: secondo tale impostazione la riorganizzazione della struttura finanziaria della società interessata alla procedura deve poter essere appannaggio della proposta “concordataria”, affidata al filtro del Tribunale con l’omologazione ed al voto dei creditori; tali presupposti giustificano l’eliminazione della competenza dei soci, e quindi la disapplicazione della disciplina ordinaria del diritto di opzione, legittimando una lettura estensiva degli artt. 124, comma 2, lett. c) e 160, comma 1, lett. a) l.f. e mantenendo in capo ad essi semplicemente il potere individuale di opposizione alla omologazione stessa del concordato.

6) Gli apporti non imputati a capitale.
L’opzione residuale si sostanzia negli apporti imputati non a capitale ma semplicemente a patrimonio (versamenti in conto capitale, a fondo perduto, a copertura perdite, siano essi in denaro od in natura), che possono sicuramente essere effettuati in qualsiasi momento e possono, nell’interesse dell’apportatore, essere condizionati sospensivamente al buon esito della procedura (e quindi all’omologazione): essi, nella visuale di quest’ultimo, sono quindi particolarmente appetibili in questa seconda forma, poiché permettono di iniettare risorse nella società solo a condizione che la procedura abbia un esito positivo (senza quindi rischiare la loro perdita definitiva). Per le medesime ragioni, peraltro, un apporto a patrimonio condizionato sospensivamente al buon esito della procedura non incrementa immediatamente, in senso tecnico, il netto della società e quindi, per quanto l’operazione possa essere giudicata “sicura”, appare di scarso interesse ed utilità.

Diverso è il caso degli apporti non condizionati, particolarmente rischiosi per chi li effettua in quanto la loro restituzione sarà comunque soggetta a postergazione assoluta – il rimborso rimarrà condizionato al preventivo pagamento di tutti i creditori nell’ordine di legge: prededucibili, prelatizi, chirografari, postergati –, e di quelli sottoposti a condizione risolutiva – si pensi ad esempio ai versamenti in conto futuro aumento di capitale – al verificarsi della quale sono destinati a transitare dal patrimonio netto (A) a debito (D) dello stato patrimoniale, con conseguente obbligo di rimborso in capo alla società: in quest’ultimo caso ove l’apportatore voglia garantirsi la prededuzione, e la conseguente chance di restituzione, non potrà che accedere alla disciplina di cui agli artt. 182 quater o 182 quinquies l.f., con i conseguenti passaggi procedurali.

Note

nota1


La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.
E' dunque legittimo l'aumento di capitale:
(i) in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo;
(ii) caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di "opportuni provvedimenti" ex artt. 2446, comma 1, e 2482 bis, comma 1, c.c.;
(iii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate;
(iv) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo;
(v) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex artt. 2447 e 2482 ter c.c., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo. In ogni caso l'aumento di capitale non esime dall'osservanza degli obblighi posti dagli artt. 2446, comma 1, e 2482 bis, commi 1, 2 e 3, c.c., in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite - se non già pubblicizzata - deve essere allegata al verbale, o comunque con lo stesso depositata nel registro delle imprese.
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nota2


Si precisa che la falcidia concordataria è elemento normale, ma non necessario della proposta di concordato, potendo essa avere anche carattere soltanto dilatorio e non remissorio. Parimenti normale è la presenza di una riduzione del capitale, essendo difficilmente presentabile (ancorché non illegittima) una proposta di concordato che non preveda alcuna riduzione delle partecipazioni dei soci ed imponga l’intero sacrificio conseguente alla perdita ai creditori.
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nota3


E’ opinione orami dominante che la possibilità di porre in essere operazioni straordinarie nell’ambito della liquidazione sia da valutare in concreto, in ragione della coerenza della specifica operazione: in questo senso l’aumento di capitale, incrementando le risorse della società a beneficio del soddisfacimento dei creditori, non pone particolari questioni inerente alla sua ammissibilità. Con specifico riferimento alla situazione del concordato preventivo, anzi, la suddetta valutazione è rafforzata dalla circostanza che le “nuove” risorse permettono un più cospicuo pagamento dei creditori.
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nota4


Sul tema, di recente, vedi M. Stella Richter jr, La condizione e il termine nell’atto costitutivo delle società di capitali e nelle deliberazioni modificative, in STUDIO 50/2009 del C.N.N., ed ampiamente G.M. Plasmati, La pubblicità delle delibere condizionate, Milano, 2011, p. 51 ss., ove anche ampi riferimenti dottrinali.
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nota5


Vedi G. Ferri jr, La struttura finanziaria della società in crisi, in RDS, 2012, 477 ed ivi p. 482 ss..
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