Creditori particolari del socio (società semplice)







Aspetto connesso con quello della seppur limitata autonomia patrimoniale delle società a base personale è quello della praticabilità o meno da parte dei creditori personali dei singoli soci di azioni intese in qualche modo ad aggredire il compendio sociale. Da questo punto di vista è il caso di precisare come nessuna azione è data ai detti creditori sul patrimonio della società semplice nota1. Una conferma di ciò si rinviene anche nel modo di disporre dell'art. 2271 cod. civ. (norma che sarà autonomamente esaminata) che vieta la compensazione fra il credito vantato dal terzo nei confronti del socio con il debito che il medesimo terzo abbia verso la società.

Quanto detto non elimina tuttavia ogni possibilità per il creditore personale del socio di incidere sulle vicende dell'ente. In particolare, ai sensi dell'art. 2270 cod. civ. , finché dura la società, il creditore può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore. Così sarà possibile sottoporre i medesimi a pignoramento nelle forme di cui all'art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi); compiere atti conservativi sulla quota spettante al debitore nel corso della liquidazione della società o anche indipendentemente da questa (Cass. Civ. Sez. I, 15605/02 ). La norma legittimerebbe, ad esempio, la richiesta di sequestro conservativo non soltanto del diritto, futuro ed eventuale, alla quota di liquidazione spettante al socio in sede di scioglimento della società, ma anche in vista dello scioglimento del singolo rapporto sociale.

Assai più incisiva si palesa la praticabilità dell'ulteriore strumento di cui al II comma dell'art. 2270 cod. civ. . La disposizione infatti contempla l'eventualità in cui gli altri beni del debitore siano insufficienti a soddisfare il credito. In detta ipotesi il creditore particolare del socio può domandare in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore nota2. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società. Come sopra precisato, il potere del creditore è subordinato all'accertamento di una situazione di incapienza patrimoniale personale del socio debitore. I beni di costui devono infatti palesarsi insufficienti a soddisfare le esigenze del creditore che, per tale motivo, è legittimato ad avanzare una specifica richiesta alla società. Allo stesso tempo è il caso di osservare come il diritto del creditore sia esercitabile solo in quanto la quota possieda un valore attivo in relazione alla situazione patrimoniale della società. Quando il valore della partecipazione fosse infatti negativo (sostanziandosi nell'obbligo per il socio di effettuare nelle casse sociali il versamento della quota parte delle passività a carico dell'ente) è palese come di nessuna utilità per gli instanti sarebbe insistere nella richiesta di liquidazione della partecipazione del debitore.

Ciò premesso, va riferito come il creditore particolare del socio non possa sicuramente soddisfarsi direttamente sulla quota facente capo a costui nota3. La richiesta di liquidazione del valore della partecipazione indirizzata alla società possiede piuttosto la valenza di una causa di esclusione di diritto del socio. In conseguenza di essa la società è tenuta, ai sensi del II comma dell'art. 2270 cod. civ. , a procedere alla liquidazione della quota entro tre mesi dalla domanda nota4. Soltanto in esito alla conclusione della procedura di liquidazione la società verserà al creditore la somma di denaro corrispondente al valore della partecipazione del socio debitore, valutata al tempo della presentazione della domanda.

L'ultimo comma dell'art. 2270 cod. civ. stabilisce, come detto, l'obbligo della società di effettuare la liquidazione entro tre mesi dalla domanda, facendo tuttavia salva la possibilità che i soci abbiano a decidere lo scioglimento dell'ente. Quest'ultima proposizione sancisce pertanto la prevalenza dell'interesse della società su quello del creditore particolare del socio. La decisione di preferire la liquidazione dell'intero patrimonio sociale infatti ha per effetto quello di mettere fuori gioco la pretesa creditoria e la funzionalità del termine dei tre mesi previsto dalla stessa norma. Il creditore istante dovrà dunque attendere che si compia la liquidazione della società (e subire l'eventuale esito negativo delle relative operazioni) per potersi alfine soddisfare sulla parte spettante al suo debitore.

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Note

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Si è precisato che la posizione del creditore particolare del socio risente del vincolo di destinazione cui sono sottoposti i beni conferiti in conseguenza del contratto sociale e dell'autonomia di cui gode il fondo sociale rispetto ai terzi: Ferri, Delle società di persone, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 232).
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nota2

V'è in dottrina chi reputa in effetti che questo diritto costituirebbe l'unica difesa reale a disposizione del creditore, data la intrinseca debolezza delle altre misure previste nel I comma dell'art. 2270 cod. civ. (Ghidini, Società personali, Padova, 1972, p. 706 e Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1987, p. 154).
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nota3

Non pare cioè possibile sottoporre ad espropriazione forzata direttamente la partecipazione del singolo socio, dovendo il creditore, onde ottenere il proprio soddisfacimento, fare ricorso ad un intervento liquidativo interno rispetto alla società: cfr. Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 131.
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nota4

Il creditore particolare del socio infatti non può interferire nella vita sociale allo scopo di influenzare le decisioni sulla quantificazione dell'utile distribuito. Egli resta comunque vincolato alla decisione degli amministratori, salvo il caso in cui la mancata distribuzione degli utili sia conseguenza di un accordo fraudolento ai danni del creditore (Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1982, p. 317).
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Bibliografia

  • COTTINO G., Diritto commerciale, Padova, 1987
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Società (artt. 2247-2324), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. dir. da Scialoja e Branca, 1981
  • GALGANO, Le società in genere. Le società di persone, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo, 1982
  • GHIDINI, Società personali, Padova, 1972

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