Creditori particolari del socio (società in nome collettivo)



Secondo il modo di disporre dell'art. 2305 cod. civ. Il creditore particolare del socio di una società in nome collettivo, finché quest'ultima dura, non può chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore. Ciò, a differenza di quanto è dato di poter constatare in materia di società semplice (art. 2270 cod. civ.), neppure se prova che gli altri beni dello stesso risultino insufficienti a soddisfarlo nota1. La differente disciplina è indice di tutela della più spiccata autonomia patrimoniale e di una speciale attenzione alle esigenze della società ed ai terzi che intrattengono rapporti con quest'ultima. Dunque soltanto esaurita la liquidazione della società ed assegnata la quota di spettanza ai singoli soci sarà possibile per il creditore personale del socio far valere i propri diritti su quanto assegnato al proprio debitore (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 2609/76 ).

La regola in esame possiede una valenza limitata fino al termine di scadenza della società determinato nell'atto costitutivo. La sorte dell'eventuale proroga del termine di durata è assunta in considerazione dall'art. 2307 cod. civ., norma che assoggetteremo a separata disamina.

E' possibile compiere atti espropriativi e conservativi sulla quota da liquidare? Al riguardo si deve riferire che (considerazione valevole per tutte le società a base personale) i creditori particolari del socio di società di società in nome collettivo non possono chiedere l'espropriazione della quota del socio debitore, la quale dunque non è pignorabile (Tribunale di Ravenna, 12/04/1994) né assoggettabile a sequestro conservativo (Appello di Milano, 23/03/1999 ).
Essa infatti importerebbe il sostanziale trasferimento della partecipazione, con la conseguente assunzione della qualità di socio in capo ad un estraneo. Questo esito non pare congruente con la preponderante rilevanza dell' intuitus personae. Ciò non toglie ogni possibilità di intervento del creditore personale del socio.
Si reputa infatti applicabile anche alla società in nome collettivo la regola di cui al I comma dell'art. 2270 cod. civ., secondo la quale il detto creditore potrebbe far valere i propri diritti sugli utili spettanti al socio debitore e porre in essere le misure conservative del caso nota2. In particolare si paleserà ammissibile procedere a pignoramento nelle forme di cui all'art. 543 c.p.c. (pignoramento presso terzi). Vale al riguardo l'analisi compiuta relativamente al disposto di cui all'art. 2270 cod. civ. alla quale pertanto si rinvia.

Note

nota1

Ciò stante la riferita illiquidabilità della quota per tutta la durata della società: cfr. Bavetta, (art. 2305 cod. civ. : Creditore particolare del socio), in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, libro V, Torino, 1997, p. 891.
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nota2

Ferri, Delle società, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1955, p. 333.
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Bibliografia

  • BAVETTA, Creditore particolare del socio, Torino, Comm. cod. civ. dir. da P. Cendon, V, 1997
  • FERRI G., Delle società, Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, 1955

Prassi collegate

  • Quesito n. 107-2015/I, Pignorabilità di quote di s.n.c. e divieto statutario di trasferimento

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