Creditori del mandatario



Ulteriore profilo di rilevanza esterna, reale, della rappresentanza indiretta è costituito dalla limitata segregazione dei beni acquistati dal mandatario sfornito di rappresentanza nell'interesse del mandante. L'art. 1707 cod.civ. prevede infatti l'insensibilità dei beni mobili e dei crediti acquistati dal mandatario e destinati ad essere trasferiti al mandante. Nonostante essi si trovino nel patrimonio del primo non possono essere assoggettati a pignoramento dai creditori del mandatario qualora il mandato risulti da scrittura avente data certa (art. 2704 cod.civ.) anteriore all'esecuzione. Questa regola non si applica agli immobili o ai mobili registrati, essendo stato risolto il conflitto in base alla priorità della trascrizione. Prevale quel titolo (il pignoramento ovvero l'atto negoziale in forza del quale viene operato il trasferimento al mandante o la domanda giudiziale intesa a farlo valere) trascritto per primonota1 .

Note

nota1

Così anche Jaeger, La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, Milano, 1968, p.345; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p.72; Gaddi, Del mandato, in Comm. teorico-pratico del cod.civ., dir. da de Martino, Novara, 1971, p.83. Contra Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.301; Santagata, Mandato. Disposizioni generali, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1985, p.484, per i quali ci si troverebbe di fronte ad un ordinario conflitto tra creditori pignoranti (del mandatario) e mandante, considerato proprietario del bene, conflitto da risolvere applicando la disciplina dell'opposizione di terzo all'esecuzione, vale a dire l'art.619 c.p.c. o quella dell'istanza in separazione ex art.103 l.f.. Giova rilevare che, per effetto dell'entrata in vigore a far tempo dal 1 gennaio 2008 della riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ), anche in sede di procedura concorsuale risulta applicabile la regola probatoria di cui all'art.621 c.p.c..
top1

Bibliografia

  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • GADDI, Del mandato, Novara, Comm.teor.prat. cod.civ.dir. de Martino, 1971
  • JAEGER, La separazione del patrimonio fiduciario nel fallimento, Milano, 1968
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • SANTAGATA, Mandato. Disposizioni generali., Bologna-Roma, Comm.cod.civ. dir. Scialoja Branca, 1985

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Creditori del mandatario"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti