Crediti relativi alla retribuzione del prestatore di lavoro subordinato, crediti previdenziali



In relazione al pregiudizio subito dal prestatore di lavoro subordinato quale conseguenza del mancato o ritardato pagamento della retribuzione, il legislatore ha accolto il principio in forza del quale la condanna del datore di lavoro al pagamento delle somme dovute a questo titolo, deve comprendere, oltre agli interessi legali nota1 , anche il maggior danno subito per la intervenuta svalutazione monetaria (art. 429 cod.proc.civ., nel testo modificato dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, art.1  ).

Mentre per ogni ulteriore categoria di creditore la giurisprudenza ritiene spesso necessaria la prova, seppure presuntiva, in base all'appartenenza del creditore ad una determinata categoria, ciò che spesso tuttavia deve essere integrato da specifiche deduzioni circa l'impiego del denaro, nel caso in esame il maggior danno viene d'ufficio liquidato in una misura che corrisponde agli indici ISTAT nota2 .

La ratio della norma deve essere ricercata nella funzione della retribuzione, normalmente destinata a soddisfare i bisogni della vita del lavoratore e del suo nucleo familiarenota3

Giova osservare in tema di crediti previdenziali che, ad un primo orientamento inteso a negare l'applicabilità ad essi della regola in esame (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4266/87 ) (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 3558/89 ), ha fatto seguito la pronunzia della Corte Costituzionale 12 aprile 1991 n.156 .

Con essa è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di siffatta differenziazione, pertanto dovendosi ritenere assoggettati alla stessa regola della automatica rivalutazione i crediti afferenti alle prestazioni previdenziali.

Giova infine osservare che, anche nella materia in esame, la rivalutazione vale quale maggior danno rispetto agli interessi di mora. Pertanto l'ulteriore risarcimento spettante al creditore consiste nella differenza, computata su base annua, tra il saggio degli interessi legali ed il tasso di svalutazione monetaria (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 2516/97 )nota4.

Note

nota1

Il cui computo deve essere eseguito non già sul capitale rivalutato, bensì sulla scorta di un conteggio di rivalutazione annuale progressiva, nel quale si procede per ciascun anno a computare gli interessi legali sulla base dell'importo annualmente rivalutato dal tempo dell'inadempimento fino al soddisfacimento della pretesa creditoria (Cass. Civ. Sez.Unite 38/01   ).
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nota2

Quadri, Le obbligazioni pecuniarie, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.IX, Torino, 1984, p.496.   top2

nota3

Auletta, La prestazione degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie , Milano, 1979, p.7.
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nota4

Santoro, in Comm.cod.civ., vol.IV, Torino, 1999, p.176.
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Bibliografia

  • AULETTA, La prestazione degli interessi nelle obbligazioni pecuniarie, Milano, 1979
  • QUADRI, Le obbligazioni pecuniarie, Torino, Trattato Rescigno, Obbliogazioni e contratti -I-, IX, 1999
  • SANTORO, Danni nelle obbligazioni pecuniarie, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999

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