Costituzione Italiana art. XIV


1. I titoli nobiliari non sono riconosciuti. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.
2. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
3. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

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