Costituzione Italiana art. 96


1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell' esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale
(Comma così sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Costituzione Italiana art. 96"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti