Costituzione Italiana art. 88


1. Il Presidente della Repubblica, può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
2. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
(Comma così sostituito dall'art. 1 della L. Cost. 4 novembre 1991, n. 1)

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