Costituzione Italiana art. 84


1. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto i 50 anni di età e goda dei diritti civili e politici.
2. L' ufficio del Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
3. L' assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

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